Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.P.R. 24/07/1977 n. 616

Art.126. Soppressione e riduzione di capitoli del bilancio dello stato I capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio dello stato relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite alle regioni o attribuite agli enti locali sono soppressi ai sensi e per gli anni indicati dal presente decreto. Nel caso in cui i capitoli iscritti in bilancio siano relativi a spese concernenti solo in parte le funzioni trasferite, le somme corrispondenti alle funzioni che residuano alla competenza statale sono iscritte con decreto del ministro per il tesoro in capitoli nuovi, la cui denominazione deve corrispondere alle funzioni medesime. È vietato conservare o istituire nel bilancio dello stato capitoli con le stesse denominazioni e finalità di quelli soppressi, e comunque relativi a spese concernenti le funzioni trasferite. Le disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo sono estese anche ai capitoli di spesa relativi, in tutto o in parte, alle funzioni trasferite con decreti legislativi di attuazione dell’art.17 della legge 16 maggio 1970, n.281 . Tra i capitoli soppressi ai sensi del precedente primo comma sono compresi quelli relativi a fondi destinati ad essere ripartiti fra le regioni per le finalità previste dalle leggi che li hanno istituiti, con esclusione delle quote di tali fondi da attribuire alle regioni a statuto speciale.

Art.127. Determinazione delle spese aggiuntive Le spese aggiuntive connesse al trasferimento delle funzioni amministrative di cui al presente decreto sono determinate, ai sensi dell’art.18 della legge 16 maggio 1970, n.281, applicando all'ammontare delle soppressioni e riduzioni di stanziamenti, determinate ai sensi del precedente art.126, le seguenti percentuali:

a) spese di natura operativa corrente, 28 per cento;

b) spese di natura operativa in conto capitale, 18 per cento;

c) spese di personale ed accessori, 20 per cento;

d) spese di funzionamento, 25 per cento.

Art.128. Determinazione del fondo di cui all’art.8 della legge 16 maggio 1970, n.281 In attuazione di quanto disposto alla lettera f) del primo comma dell’art.1 della legge 22 luglio 1975, n.382 ed in applicazione dell’art.19 della legge 16 maggio 1970, n.281 e con la procedura ivi prevista, le quote dei tributi erariali, di cui all'art.8 della citata legge n.281 del 1970, verranno determinate in modo da assicurare un incremento del fondo comune pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente art.127 Per l'anno 1978 la consistenza del fondo comune determinata ai sensi del terzo comma dell’art.1 della legge 10 maggio 1976, n.356, è incrementata di un importo pari all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive risultanti dall'applicazione del precedente

art.127. A partire dallo stesso anno 1978 il fondo comune è altresì integrato di un importo pari agli stanziamenti per spese correnti soppressi dal bilancio dello stato ai sensi dell'ultimo comma del precedente articolo 126, che verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati. Per gli anni dal 1979 al 1981 la consistenza del fondo comune, determinata ai sensi del terzo comma dell'art.1 della legge 10 maggio 1976, n.356, è incrementata in ciascun anno di un importo parti all'ammontare complessivo delle spese eliminate dal bilancio dello stato in relazione alle funzioni trasferite alle regioni con il presente decreto e delle relative spese aggiuntive, aumentato della quota risultante dall'applicazione, all'anzidetto importo, della percentuale di incremento del gettito complessivo delle entrate - indicate al primo comma dell'art.1 della citata legge n.356 del 1976 -risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello stato di ogni anno finanziario rispetto quelle dell'anno finanziario 1978, sulla base dei progetti di bilancio presentati al parlamento. È fatta salva la garanzia di cui al quarto comma dell’art.1 della legge 10 maggio 1976, n.356 . La ripartizione del fondo comune, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata con i criteri di cui all'ultimo comma dell'art.1 della citata legge n.356 del 1976.

Art.129. Determinazione del fondo di cui all’art.9 della legge 16 maggio 1970, n.281 I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi del precedente

art.126, esclusi quelli di cui all'ultimo comma dello stesso articolo, e le relative spese aggiuntive vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall’art.9 della legge 16 maggio 1970, n.281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera a) dell’art.2 della legge 10 maggio 1976, n.356 .le somme così trasferite vengono computate ai fini dell'applicazione della lettera

b) del citato art.2 della legge 10 maggio 1976, n.356, a far tempo dal 1979. I capitoli relativi a spese di investimento, soppressi o ridotti ai sensi dell'ultimo comma dell'art.126 citato, vanno ad incrementare l'ammontare del fondo istituito dall'art.9 della legge 16 maggio 1970, n.281, ad integrazione della quota prevista dalla lettera c) dell'art.2 della legge 10 maggio 1976, n.356 e verranno assegnati alle regioni con i criteri e per la durata previsti dalle leggi che li hanno autorizzati.

Art.130. Assegnazione dei fondi ai sensi dell’art.12 della legge 16 maggio 1970, n.281 Gli stanziamenti dei capitoli soppressi o ridotti in relazione alle funzioni trasferite, aventi ad oggetto attività che riguardino specificatamente una determinata regione, vengono assegnati alla regione stessa, in aumento alla quota ad essa spettante del fondo di cui all’art.8 della legge 16 maggio 1970, n.281 .

Art.131. Determinazione delle spese per le funzioni delegate Gli stanziamenti di spesa relativi a funzioni delegate alle regioni verranno determinati annualmente in sede di formazione del bilancio dello stato, sentita la commissione interregionale di cui allo art.13 della legge 16 maggio 1970, n.281, e verranno ripartiti fra le regioni con deliberazione del consiglio dei ministri su proposta dei ministri nel cui ambito di competenza ricadano le funzioni delegate, di concerto con il ministro per le regioni. Per lo svolgimento da parte delle regioni delle funzioni amministrative loro delegate in base al presente decreto sarà attribuita alle medesime, per le spese di funzionamento, una somma parti al 10% dello ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.

Art.132. Assegnazione di fondi alle province ed ai comuni per l'esercizio delle funzioni di interesse locale Per l'assegnazione alle province ed ai comuni delle somme necessarie allo svolgimento delle funzioni amministrative loro attribuite in base al presente decreto, è istituito un apposito fondo da iscriversi nello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro. Il fondo di cui al precedente comma, per l'anno 1978, è stabilito in una somma corrispondente alle soppressioni e riduzioni operate nel bilancio dello stato, aumentata delle spese aggiuntive calcolate ai sensi del precedente

art.127 . Il ministro per il tesoro ripartirà con proprio decreto il fondo anzidetto fra province e comuni avendo anche riguardo alle rispettive popolazioni, con riferimento ai dati ufficiali istat del penultimo anno precedente a quello della ripartizione, nonché alle rispettive superfici, sentite le rappresentanze dell'upi e dell'anci.

Art.133. Assegnazione di quote aggiuntive Le regioni con proprie leggi provvedono a determinare la quota delle entrate aggiuntive loro spettanti da assegnare agli enti locali, in relazione alle funzioni ad essi attribuite dalle regioni, assicurando agli enti medesimi l'integrale copertura dei nuovi oneri che graveranno su di essi. Fino a quando le leggi regionali non avranno provveduto ai sensi del comma precedente, le regioni attribuiranno agli enti locali una percentuale - determinata con decreto del presidente del consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per il tesoro, sentita la commissione interregionale - della quota aggiuntiva del fondo di cui all’art.8 della legge 16 maggio 1970, n.281, ad esse spettante ai sensi del presente decreto. Salvo quanto disposto dal precedente art.123, alle esigenze di personale, derivanti dalle attribuzioni agli enti locali territoriali di cui al presente decreto, si fa fronte mediante ricorso a personale incluso nel ruolo unico di cui all’art.6, lettera b), della legge 22 luglio 1975, n.382 .gli oneri relativi restano a carico dell'ente locale che ne usufruisce.

Art.134. Modalità della soppressione e riduzione di capitoli di bilancio Le soppressioni e le riduzioni da apportare, in relazione alle funzioni amministrative trasferite, agli stati di previsione della spesa del bilancio dello stato saranno determinate per ciascun ministero, entro il 31 ottobre 1977, con decreto del ministro per il tesoro, di concerto con i ministri interessati, sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali.

Art.135. Copertura finanziaria All'onere derivante dal presente decreto per l'anno 1978, valutato in lire 15.000 milioni, si provvede con la dotazione del cap.5926 dello stato di previsione della spesa del ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Art.136. Funzioni già trasferite alle regioni Restano ferme tutte le funzioni amministrative già trasferite alle regioni con legge o atti aventi forza di legge anteriori al presente decreto.

Art.137. Efficacia delle norme Salvo espressa disposizione in contrario le norme del presente decreto avranno effetto dall'1 gennaio 1978. Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana.è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a roma, addì 24 luglio 1977 Leone Andreotti - Forlani - Cossiga - Bonifacio - Morlino - Pandolfi - Stammati - lattanzio

- Malfatti – Gullotti - Marcora - Ruffini - Donat-Cattin – Anselmi - Ossola

- Bisaglia - Dal Falco – Antoniozzi – Pedini Visto, il Guardasigilli:Bonifacio Registrato alla corte dei conti, addì 24 agosto 1977 Atti di governo, registro n.14, foglio n.14 Annesso A Tabella a uffici dell'amministrazione dello stato trasferiti

1) sezioni delle bellezze naturali delle soprintendenze per i beni ambientali ed architettonici.

2) sezioni mediche e chimiche e servizi sanitari di protezione antinfortunistica degli ispettorati provinciali e regionali del lavoro.

3) uffici del ministero dei lavori pubblici non trasferiti per effetto dell’art.12, lettere a) e b), del decreto del presidente della repubblica n.8 del 1972 (esclusi: il magistrato delle acque, il magistrato per il po, l'ispettorato superiore per il tevere, gli uffici del genio civile per le opere marittime, gli uffici e le sezioni del servizio idrografico, l'ufficio del genio civile per le opere edilizie della capitale, l'ufficio per il tevere e l'agro romano, gli uffici del genio civile per le nuove costruzioni ferroviarie, l'ufficio del genio civile per il po di parma, l'ufficio speciale del genio civile per il reno, le sezioni per l'edilizia statale e le sezioni per le opere idrauliche presso i provveditorati alle opere pubbliche). (le attribuzioni già spettanti agli ingegneri capi degli uffici del genio civile a competenza generale - quali organi dello stato - nelle materie non trasferite e non delegate alle regioni ai sensi del presente decreto, sono esercitate da impiegati della carriera tecnica direttiva dell'amministrazione dei lavori pubblici designati dal ministro per i lavori pubblici su proposta del provveditorato alle opere pubbliche competente per territorio).

4) uffici amministrativi dei commissari per la liquidazione degli usi civici.

5) uffici della gestione dei pubblici servizi di navigazione sui laghi maggiore, di garda e di como.

 

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